
Doppio canale di reclutamento e GPSR: garantire stabilità alla scuola valorizzando esperienza, merito e continuità didattica
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani segue con attenzione il dibattito riaperto dalle dichiarazioni del senatore Mario Pittoni sull’introduzione di un doppio canale di reclutamento e sulla possibile trasformazione delle attuali Graduatorie provinciali per le supplenze in GPSR, Graduatorie provinciali per le supplenze e i ruoli.
Il CNDDU condivide l’impostazione di fondo della proposta, nella misura in cui intende affiancare alle procedure concorsuali un percorso capace di valorizzare l’esperienza professionale dei docenti che da anni assicurano il funzionamento delle istituzioni scolastiche. La questione, tuttavia, richiede una soluzione strutturale, costituzionalmente solida e coerente con gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del PNRR.
La Riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR ha infatti inciso profondamente sul sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti, prevedendo specifici obiettivi. La documentazione europea individua il target M4C1-14, relativo al reclutamento di almeno 20.000 docenti attraverso il sistema riformato entro il quarto trimestre del 2024, il successivo M4C1-14 bis, riferito ad ulteriori 20.000 docenti entro il terzo trimestre del 2025, e il milestone M4C1-14ter, collocato nel secondo trimestre del 2026 e collegato all’approvazione delle graduatorie di almeno 70.000 candidati che abbiano superato le procedure concorsuali pubbliche previste dal nuovo sistema.
È quindi indubbio che gli impegni europei abbiano condizionato le politiche nazionali di reclutamento. Al tempo stesso, nella documentazione istituzionale pubblicamente disponibile non emerge un divieto generale e permanente di affiancare alle procedure concorsuali, una volta assicurato il conseguimento degli obiettivi concordati, un ulteriore percorso nazionale di reclutamento adeguatamente selettivo.
Proprio per questo il riferimento ai “tempi dettati da Bruxelles”, richiamato nel dibattito politico, meriterebbe un chiarimento istituzionale. Sarebbe opportuno conoscere quale specifico profilo delle future GPSR sia ancora oggetto di interlocuzione con le istituzioni europee, quale impegno del PNRR potrebbe esserne interessato e quali condizioni debbano essere soddisfatte affinché il legislatore nazionale possa procedere. Non si tratta di contrapporre l’Italia all’Unione europea, ma di garantire trasparenza su una questione che riguarda le prospettive professionali di migliaia di docenti.
Anche la scadenza generale del 31 agosto 2026 deve essere considerata con precisione: il completamento entro tale termine di milestone e target non determina automaticamente la cessazione di ogni effetto collegato al PNRR, poiché restano le successive attività europee di verifica e rendicontazione. La questione centrale è quindi accertare il completamento degli impegni assunti e definire con certezza lo spazio normativo disponibile per la fase successiva.
In questo quadro assume particolare rilievo il precedente dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Per l’anno scolastico 2021/2022 il legislatore consentì, in via straordinaria, l’attribuzione di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo, sui posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili residuati dalle ordinarie immissioni, a docenti inseriti nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi. Per i posti comuni erano inoltre richieste almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici.
È importante ricordare che non si trattava di un’immissione in ruolo automatica. Il percorso comprendeva l’anno di formazione e prova e, dopo la relativa valutazione positiva, una prova disciplinare. Il precedente del 2021 dimostra quindi che l’ordinamento italiano ha già sperimentato, sia pure in forma straordinaria, un modello nel quale graduatoria, servizio maturato e verifica professionale concorrevano alla costruzione di un percorso finalizzato alla stabilizzazione.
È proprio questo principio che potrebbe costituire la base delle future GPSR.
Il CNDDU ritiene infatti preferibile parlare di un secondo canale qualificato di reclutamento, piuttosto che di una stabilizzazione automatica. L’articolo 97 della Costituzione individua nel concorso la regola generale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, salvo i casi stabiliti dalla legge. Qualsiasi percorso alternativo deve pertanto essere sorretto da criteri ragionevoli e da strumenti adeguati di verifica della professionalità.
Le GPSR potrebbero rispondere a tale esigenza attraverso l’attribuzione, su posti effettivamente vacanti e disponibili, di un contratto finalizzato al ruolo ai docenti in possesso dei requisiti individuati dal legislatore, seguito da un percorso annuale di formazione e prova e da una verifica professionale conclusiva. Il servizio pluriennale cesserebbe così di essere considerato una semplice anzianità e diventerebbe parte di un percorso di accertamento delle competenze maturate concretamente nella scuola.
Una futura disciplina dovrà inoltre coordinarsi con le modifiche intervenute successivamente nel sistema di reclutamento. Il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 è intervenuto anche sulla gestione delle graduatorie concorsuali e sulla posizione dei candidati idonei, introducendo meccanismi destinati ad operare anche dall’anno scolastico 2026/2027. L’eventuale istituzione delle GPSR dovrà quindi stabilire con chiarezza il rapporto tra vincitori dei concorsi, candidati idonei tutelati dalla normativa vigente e aspiranti provenienti dal nuovo canale, salvaguardando le posizioni già maturate ed evitando di generare nuovo contenzioso.
Anche l’eventuale ripartizione dei posti tra graduatorie concorsuali e GPSR dovrebbe essere accompagnata da una certa flessibilità. Le condizioni variano considerevolmente tra territori e classi di concorso: una percentuale eccessivamente rigida potrebbe determinare posti inutilizzati in un canale mentre nell’altro siano presenti candidati in possesso dei requisiti. Occorrono pertanto criteri nazionali trasparenti, accompagnati da meccanismi capaci di adattarsi ai fabbisogni effettivi.
Il problema del precariato, del resto, non può essere affrontato esclusivamente attraverso una nuova graduatoria. Occorre intervenire anche sulla programmazione. Il ricorso reiterato alle supplenze annuali su posti che rispondono a esigenze permanenti indica una difficoltà strutturale che dovrebbe essere individuata prima che produca nuove platee di lavoratori precari.
Per questo il CNDDU propone che la futura riforma sia accompagnata da una programmazione pluriennale del fabbisogno docente, costruita sulla rilevazione dei posti vacanti, dei pensionamenti, della consistenza delle graduatorie e delle esigenze delle singole classi di concorso e dei diversi territori. Quando una determinata tipologia di posto venga coperta sistematicamente per più anni attraverso contratti a termine pur rispondendo a un fabbisogno stabile, l’amministrazione dovrebbe essere tenuta a motivare il mancato avvio delle procedure per la copertura a tempo indeterminato e, ricorrendone le condizioni, ad attivare gli strumenti di reclutamento previsti dalla legge.
Sarebbe questo il vero salto di qualità: passare dalla gestione periodica dell’emergenza alla prevenzione del precariato.
La stabilità del personale, inoltre, non riguarda soltanto le legittime aspettative dei lavoratori. Incide sulla continuità didattica, sulla progettazione delle scuole, sull’inclusione degli studenti più fragili e, in definitiva, sulla qualità del diritto all’istruzione. Un sistema che utilizza per anni lo stesso docente per garantire il funzionamento delle proprie classi deve essere anche capace di valutare quella professionalità e di offrire, quando ne ricorrano i presupposti, un percorso certo e selettivo verso la stabilità.
Per queste ragioni il CNDDU considera la proposta sostenuta dal senatore Pittoni un punto di partenza significativo, che potrebbe diventare ancora più incisivo se inserito in una disciplina organica del reclutamento post-PNRR.
Il doppio canale non dovrebbe trasformarsi nell’ennesima misura straordinaria, ma diventare parte di un sistema nel quale concorso ed esperienza professionale siano percorsi differenti, entrambi regolati da criteri rigorosi, trasparenti e verificabili.
Il principio al quale ispirare la futura legislazione dovrebbe essere chiaro: quando una cattedra corrisponde in modo continuativo a un fabbisogno ordinario e stabile della scuola, l’amministrazione deve programmare gli strumenti necessari per la sua copertura a tempo indeterminato, nel rispetto dei principi costituzionali, della qualità dell’insegnamento e delle posizioni giuridiche già maturate.
È su questo terreno che le GPSR possono diventare non soltanto una risposta al precariato esistente, ma uno strumento per impedirne la continua riproduzione, conciliando dignità del lavoro, buon andamento dell’amministrazione e diritto degli studenti alla continuità e alla qualità dell’istruzione.
Prof. Romano Pesavento Presidente CNDDU
