
Accessibilità degli edifici scolastici: persistono gravi divari territoriali nell’attuazione degli interventi
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sui dati dell’indagine di Tuttoscuola sull’accessibilità degli edifici scolastici, diffusa il 2 settembre 2026 e riferita, per il confronto territoriale, all’anno scolastico 2023/2024, ultimo periodo per il quale sono disponibili dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito disaggregati per area geografica.
La rilevazione evidenzia una persistente disomogeneità del patrimonio scolastico. Dei 29.639 edifici nei quali le scale sono necessarie per raggiungere i piani superiori, 22.093, pari al 74,5%, risultavano a norma sotto tale profilo. Più marcata è la differenza relativa ad ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici: ne erano dotati 15.961 edifici, pari al 53,9%, con una percentuale che passava dal 66,5% del Nord-Ovest al 36,5% del Sud. Una distanza prossima ai trenta punti percentuali che non può essere considerata marginale nella valutazione delle politiche di adeguamento del patrimonio scolastico.
Il divario riguarda anche i servizi igienici adattati all’utilizzo degli alunni con disabilità. Nel 2023/2024 erano presenti in 27.131 edifici sui 39.993 rilevati, pari al 67,8%. Nel Sud la percentuale scendeva al 53,7%, con valori particolarmente bassi in Calabria, al 44,2%, e in Campania, al 42,4%.
Il quadro trova riscontro nelle rilevazioni Istat relative allo stesso anno scolastico: soltanto il 40,5% delle scuole risultava accessibile sotto il profilo fisico agli alunni con disabilità motoria e nel Mezzogiorno la quota si attestava al 36,7%. Nello stesso periodo appena il 12% delle scuole aveva effettuato lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
La situazione assume particolare rilievo alla luce di una disciplina vigente da decenni. La legge 9 gennaio 1989, n. 13, il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 definiscono prescrizioni e requisiti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, mentre la legge 11 gennaio 1996, n. 23 disciplina le competenze degli enti territoriali in materia di edilizia scolastica. Il problema non è dunque l’assenza di norme, ma la loro piena attuazione sul patrimonio immobiliare esistente.
Va inoltre considerato che una programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica esiste già. Il D.M. 23 dicembre 2024 ha individuato le tipologie di intervento ammissibili nell’ambito del Piano generale triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027 e le successive fasi di programmazione. A ciò si aggiunge il D.M. 24 ottobre 2025, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha destinato 18.689.726,62 euro all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici che ospitano scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.
L’esistenza di una cornice programmatoria e di risorse specificamente destinate all’accessibilità sposta pertanto l’attenzione sull’adeguatezza finanziaria e sull’efficacia della spesa. Di fronte a quasi 40 mila edifici scolastici rilevati e a percentuali di accessibilità ancora così distanti tra le diverse aree del Paese, è necessario verificare se uno stanziamento specifico di circa 18,7 milioni di euro sia proporzionato alla consistenza degli interventi ancora necessari e quale riduzione delle carenze sia concretamente in grado di produrre.
Il CNDDU propone pertanto al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di rafforzare, nell’ambito della programmazione nazionale già esistente, la dotazione finanziaria specificamente destinata all’eliminazione delle barriere architettoniche e di correlare maggiormente l’assegnazione delle risorse alla consistenza dei fabbisogni territoriali accertati. Il differenziale registrato tra le aree del Paese dovrebbe assumere un peso effettivo nella definizione delle priorità, evitando che criteri di riparto non sufficientemente collegati allo stato degli immobili finiscano per conservare gli squilibri esistenti.
La valutazione economica non può, peraltro, arrestarsi alla quantità delle risorse stanziate. Occorre verificare il rapporto tra finanziamento assegnato, capacità di spesa dell’ente beneficiario, tempi di progettazione ed esecuzione, conclusione dell’intervento e risultato ottenuto. Uno stanziamento produce effetti soltanto quando si traduce in un’opera funzionante; diversamente, il dato finanziario non consente di misurare l’effettiva capacità dell’investimento pubblico di incidere sulle condizioni degli edifici.
Per questa ragione sarebbe opportuno associare ai finanziamenti un monitoraggio accessibile e aggiornato che consenta di conoscere, per gli interventi ammessi, le risorse assegnate, lo stato di avanzamento, le somme utilizzate e le opere concluse. In questo modo sarebbe possibile distinguere le situazioni determinate dall’insufficienza dei finanziamenti da quelle riconducibili a ritardi progettuali, procedurali o esecutivi e individuare con maggiore precisione le responsabilità nelle diverse fasi amministrative.
Il 36,5% registrato nel Sud per ascensori e altre apparecchiature elevatrici e il 53,7% relativo ai servizi igienici adattati, con percentuali ancora inferiori in Campania e Calabria, costituiscono indicatori che richiedono una risposta misurabile. Dopo decenni di disciplina normativa e in presenza di strumenti di programmazione già operativi, non occorre istituire un ulteriore piano: occorre verificare se le risorse disponibili siano commisurate al fabbisogno, concentrarle dove le carenze sono maggiori e valutare l’efficacia dell’azione pubblica sulla base della riduzione effettiva dei deficit infrastrutturali.
Prof. Romano Pesavento – Presidente CNDDU
