IL TAR ANNULLA LA NOMINA DI CAMPISI ALLA PROVINCIA

IL TAR ANNULLA LA NOMINA DI CAMPISI ALLA PROVINCIA

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria, con sentenza del 26 gennaio scorso, ha annullato il decreto del Presidente della Provincia di Reggio Calabria con cui è stata disposta la nomina di assessore alla Formazione Professionale e alle Politiche del Lavoro di Pier Francesco Campisi.

Pierfrancesco Campisi - Assessore Provinciale

                         Pierfrancesco Campisi 

Il ricorso avverso il provvedimento venne presentato dal Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna. Il Tar della Calabria, oltre ad annullare il decreto di nomina di Campisi, ha disposto anche l’annullamento del decreto con cui è stato nominato componente della Giunta con delega alle Attività Produttive l’avv. Rocco Biasi.

Un terremoto politico amministrativo. Le cause che hanno indotto le ricorrenti a rivolgersi al Tar sono contenute all’interno della stessa sentenza (consultabile al sito: http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pa24.php?idDoc=28381423&idDocType=3 ).

In particolare viene contestato il decreto del presidente Raffa del 12 luglio 2011 con cui conferiva sette deleghe assessorili esclusivamente a consiglieri di sesso maschile. E, parallelamente il decreto dell’8 agosto di due anni dopo, che in seguito alle dimissioni di un componente della giunta, provvedeva a nominare un nuovo sostituto. Anche in questo caso le deleghe assessorili vennero affidate ad un soggetto di sesso maschile.  

La ricorrente evidenzia, in tali atti una serie di vizi. In particolare la violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, che intendono garantire la parità di genere negli organi rappresentativi e la violazione dell’art. 6 dello Statuto della stessa Provincia di Reggio Calabria, oltre alla violazione dell’obbligo di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.

A nulla è valsa la difesa della Provincia e del presidente Raffa. Secondo il Tar i principi contenuti nelle leggi citate devono trovare applicazione anche nel caso di specie, nonostante le operazioni elettorali si siano svolte in epoca anteriore alla loro entrata in vigore. Nella specie, non si tratta di dare applicazione retroattiva ad una norma di legge, bensì di individuare la regola iuris di composizione e di funzionamento dell’organo collegiale, in ragione di disposizioni aventi primario referente costituzionale e volte a garantire la presenza di genere negli organismi rappresentativi degli Enti locali.

 

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