DDL A SOSTEGNO DI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTENTATI, OK DALLA COMMISSIONE

DDL A SOSTEGNO DI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTENTATI, OK DALLA COMMISSIONE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. 

UNA BUONA NOTIZIA. INCONTRA IL FAVORE DELLA COMMISSIONE IL PROGETTO DI LEGGE “MISURE A FAVORE DI SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTENTATI PER CAUSA DI SERVIZIO” PRESENTATO DALL’ON.LE ORLANDINO GRECO.

Nella seduta del 14 aprile il presidente della III Commissione del Consiglio Regionale della Calabria, Avv. Michelangelo Mirabello, ha dichiarato che “la proposta di legge incontra il favore della Commissione, per dare un chiaro segnale di vicinanza rispetto agli amministratori locali vessati da atti intimidatori.”
E’ stata poi rinviata la trattazione ad un’altra seduta per degli approfondimenti formali e di carattere economico.

Michelangelo Mirabello

Michelangelo Mirabello

Come Consulta avevamo già dato notizia della proposta di legge il 6 aprile scorso e ancor prima avevamo auspicato un simile provvedimento  proprio in occasione dell’atto intimidatorio contro il nostro Sindaco Salvatore Fuda, costretto a rimanere senza macchine personali -di cui una utilizzata proprio per il servizio di Sindaco, non avendo il Comune una macchina propria- per un periodo di ben quattro mesi.
Se la legge passa è una cosa giusta in tutti i sensi. 
Certamente il brutto gesto subito non sarà cancellato con il parziale ristoro delle spese, perchè -speriamo di sbagliarci- quello che rimane nell’animo e nella mente degli amministratori e delle famiglie colpite da questi bruttissimi atti criminosi non si cancellerà mai e non guarirà mai. E questo è un danno che non troverà e mai potrà trovare ” pagamento”.
E’ per questo che dobbiamo stare molto vicini agli Amministratori di qualsiasi estrazione politica, alle Comunità, alle Associazioni ed Organizzazioni di varia natura che lavorano tanto per il bene comune.

Riportiamo, per completezza di informazione, il testo integrale del suddetto progetto di legge.

Art. 1
Finalità
La Regione Calabria con la presente legge:
1. tutela sindaci, assessori e consiglieri comunali, amministratori locali in genere, colpiti da attentati subiti nell’espletamento del mandato e/o in relazione all’esercizio delle funzioni ricoperte;
2. indennizza i danni, provocati da attentati a persone e cose, subiti dai soggetti di cui al comma 1.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. L’attentato si presume subìto in relazione all’esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché avvenga nel corso dell’espletamento del mandato o entro un anno dalla cessazione del medesimo;
2. L’indennizzo viene erogato anche nei confronti dei comproprietari delle cose danneggiate o dei familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui all’Art. 1;
3. La Regione Calabria, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili eventualmente individuati anche in seguito;
4. L’indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa;
5. Qualora, successivamente all’erogazione dell’indennizzo, venga accertato, anche nel corso di eventuali giudizi, che l’attentato e/o i danni subiti dagli amministratori di cui
all’Art. 1, seppur nell’espletamento del mandato, non siano scaturiti da motivi correlati all’esercizio delle funzioni ricoperte e/o l’indennizzo non era dovuto, consegue l’obbligo, a carico del soggetto che lo ha percepito, di restituzione delle somme
illegittimamente percepite, entro due anni dall’accertamento dell’evento;
6. Nei casi di cui al comma precedente, la Regione Calabria può richiedere la restituzione di quanto versato come indennizzo, entro dieci anni dall’accertamento dell’evento, qualora il soggetto che lo ha percepito non abbia provveduto autonomamente
all’obbligo di restituzione di cui al comma precedente, prevedendo, altresì, la sanzione accessoria del pagamento degli interessi legali maturati sulle somme indebitamente percepite, oltre che l’inibizione dal richiedere l’indennizzo anche in futuro. 
Art. 3
Procedure per l’erogazione dell’indennizzo
1. L’indennizzo viene erogato dalla Regione Calabria su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, del soggetto colpito dall’attentato o dei suoi eredi;
2. La domanda deve contenere gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipiendi, l’autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili;
3. I comproprietari e i familiari sono tenuti a sottoscrivere la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono;
4. Può essere erogato un indennizzo fino ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni soggetto di cui all’Art. 1 ed in ogni caso non oltre il 60% del danno documentato, e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili allocate nel capitolo di riferimento
5. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano perdita del diritto all’indennizzo;
6. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni di cui all’articolo 1. In tal caso la Regione può affidare alla compagnia assicuratrice la gestione degli indennizzi;
7. Qualora la gestione degli indennizzi non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incaricherà un soggetto, con particolare professionalità nell’accertamento e liquidazione dei danni, di svolgere le operazioni di istruttoria delle domande, di
accertamento del diritto e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato potrà avvalersi di tutte le facoltà che competerebbero all’Amministrazione regionale ed in particolare potrà richiedere informazioni all’autorità giudiziaria o di polizia e disporre perizie sui danni.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000 per l’esercizio in corso, si provvede con le risorse disponibili all’UPB U.006.002.001.002, capitolo U0433110301, dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale per l’esercizio 2015, inerente a «Fondo regionale per le politiche sociali», il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di euro 100.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico di un capitolo di nuova istituzione all’interno dell’UPB U.007.002.001.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 200.000, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.”

nota a cura di Vincenzo Logozzo Presidente Consulta delle Associazioni di Gioiosa Jonica

 
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