F.i.v.a.: alimenti, somministrazione e legge. Plauso al comune di Gioiosa

F.i.v.a.: alimenti, somministrazione e legge. Plauso al comune di Gioiosa

La stagione estiva ovviamente è quella in cui sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali si susseguono con la presenza di moli turisti.
La F.i.v.a. (Federazione Italiana Venditori Ambulanti ) della provincia di Reggio Calabria è impegnata in questi giorni a fornire le indicazioni ai propri iscritti ,soprattutto del settore alimentare impegnati in eventi che permettono e prevedono la vendita di alimenti e la somministrazione, ma anche a coloro che si avvicinano a questo settore senza le adeguate competenze e con il rischio di gravi violazioni.

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L’esercizio dell’attività ambulante di commercio nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande è in linea generale consentito e subordinato al possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti (comma 6art.71 legge 59/2010) :

-attestato di partecipazione ad un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti;
-avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera in tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
-essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, alberghiera o diploma equivalente.

Si ricorda pero’ che l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (Scia e versamento diritti istruttoria) ) priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti suddetti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Questa importante semplificazione ( escluso il settore superalcolici) introdotta con l’art. 41 legge 35/2012 permette anche ad esempio alle Associazioni e alle Parrocchie costituite e legalmente riconosciute e registrate , di poter operare in occasioni particolari (non continuative) sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti .
La lotta all’abusivismo commerciale rimane sempre una priorità per la Federazione a tutela dei diritti di chi opera da anni nel rispetto delle norme, ma diventa anche imprescindibile quando si parla di alimenti , la cui conservazione e preparazione non può essere lasciata a interpretazioni e può portare anche a gravi violazioni punibili con multe da 3000.00 a oltre 15000.00 euro

È in atto una campagna di informazione e sensibilizzazione attraverso il dialogo con le Amministrazioni ( in attesa che vengano attuate le indicazioni della Direttiva Europea Servizi a livello regionale prima e successivamente locale), gli uffici Asp del territorio e le FF.OO. per il rispetto delle indicazioni in materia.

Un plauso all’Amministrazione di Gioiosa Ionica e ai Dirigenti del Settore Attività Produttive che hanno avviato l’iter burocratico per tempo predisponendo tutto secondo le norme vigenti.  Un importante segno che speriamo venga seguito da tutta la Locride.

Fiva Reggio C.

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