Caso Lucano, i giuristi dell’ASGI: “Desta sconcerto il comunicato della Procura di Locri”

Il procedimento penale a carico del sindaco di Riace, Domenico Lucano, sembra diventato il pretesto per chi, anche tra talune autorità governative, vuole sminuire le tante esperienze di armoniosa integrazione sociale di richiedenti asilo ed asilanti, promosse dalle strutture di accoglienza finora ideate in tutta Italia da oltre 700 enti locali, insieme con tanti enti del terzo settore.

I toni e i contenuti aspri e smodati di molte critiche pubbliche al progetto di accoglienza di Riace paiono mirare a minare la Costituzione e diminuiscono la sicurezza di tutti, perché delegittimano l’efficacia di qualsiasi modello esemplaredi accoglienza: in tal modo grave è il rischio di isolare qualsiasi persona che non ha scopi di lucro, ma che, attuando i doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale prescritti dall’articolo 2 della Costituzione, si impegni a difesa dei diritti delle persone socialmente più svantaggiate, in un contesto purtroppo teso a ridurre lo spazio per un’effettiva tutela del diritto di asilo e dei diritti umani fondamentali.

In ragione di ciò appare insopportabile la mistificazione secondo cui si vorrebbe combattere il business dell’accoglienza proprio smantellando lo SPRAR e incentivando l’accoglienza dei richiedenti asilo in strutture sovraffollate e con meno garanzie come deciso dal Governo con l’approvazione del cosiddetto decreto legge sulla sicurezza . Sconcerta che grossi centri come quello di Mineo e molti altri, la cui gestione è stata oggetto di vari procedimenti penali non vengano chiusi e gli appalti non siano revocati, ma che si voglia ridurre il sistema SPRAR strumentalizzando anche la vicenda di Riace. Ci chiediamo perché tanta solerzia non avvenga nelle mille situazioni nelle quali impera il lavoro nero, il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori, preferendo colpire proprio l’esperienza di Riace e la persona di Lucano per il suo valore simbolico.

Il progetto di accoglienza diffusa fu promosso fin dal 2002 a Riace e rappresenta una esperienza preziosa, nota in tutto il mondo, che ha permesso di invertire il declino demografico, economico e sociale di quella comunità. Essa ha altresì contribuito a sottrarre le persone accolte da possibili sfruttamenti lavorativi in un territorio dominato dall’influenza criminale della ’Ndrangheta tanto da essere stato realizzato poi in modi analoghi anche in altri luoghi d’Italia favorendo accoglienza e di inclusione sociale.

E’ prioritario evidenziare come il Tribunale di Locri abbia autorizzato misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a Riace, ma che non riguardano l’accoglienza degli stranieri ospitati nelle strutture di accoglienza di Riace afferenti allo SPRAR, in merito alla quale non ha ravvisato nessuno dei delitti ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Locri, il cui comunicato stampa, per le inedite modalità e i toni usati, non può che determinare sconcerto e preoccupazione.

Sono pertanto infondate tante ricostruzioni giornalistiche che ricollegano i reati per i quali sono state consentite le misure cautelari ad atti concernenti l’accoglienza degli stranieri nelle strutture allestite dal Comune di Riace. Poichè nessuno può essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna, come prevede l’art. 27 della Costituzione, ed ognuno ha diritto di difendersi dalle accuse come prevedono gli artt. 24 e 111 della Costituzione, il Ministro dell’Interno che, come tutti i Ministri, ha giurato di osservare fedelmente la Costituzione, avrebbe dovuto astenersi da esprimere parole di disprezzo sulla vicenda di Riace .

Infine occorre porsi il dubbio sulla ragionevolezza dell’applicazione di una norma penale come quella dell’art. 12 d. lgs. n. 286/1998 che punisce il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare anche in mancanza di scopi di lucro, il che può irragionevolmente colpire anche attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizione di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato, cioè proprio atti che quella stessa disposizione non considera reato. Nel caso del sindaco di Riace, posto che è indubbia l’insussistenza di ogni scopo di lucro nella presunta attività di favoreggiamento, contestata altresì rispetto ad una sola specifica situazione, sorprende come possa essere stata assunta la decisione della custodia cautelare.

In questa particolare e tormentata fase, in cui i diritti fondamentali rischiano di essere pretermessi, si impone, nei confronti di tutti, la necessità di un fermo rispetto di quei principi costituzionali che sono la base imprescindibile del nostro consesso civile.

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