Decreto Coronavirus. Le misure per la Calabria. “raccomandata applicazione delle misure igienico-sanitarie”

Decreto Coronavirus. Le misure per la Calabria. “raccomandata applicazione delle misure igienico-sanitarie”

Nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) sono indicate misure per contenere il contagio nelle zone rosse, nelle regioni a rischio e su tutto il resto del territorio nazionale, di cui, lo ricordiamo, fa parte anche la Calabria.

Sull’intero territorio nazionale, Calabria compresa, si applicano le seguenti misure riguardanti la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; la sospensione di tutte le attività che non consentono il rispetto delle misure igenico-sanitarie indicate dal decreto.

Le misure igenico-sanitarie previste sono le seguenti:

  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. evitare abbracci e strette di mano;
  4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  11. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

SONO quindi SOSPESE:

  • le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; resta comunque consentito, lo svolgimento a porte chiuse; in ogni caso, le associazioni e le società sportive sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
  • le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, fino al 15 marzo prossimo, comprese le Università;
  • i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

Il decreto prevede inoltre che i dirigenti scolastici, e, ove possibile, anche le Università e gli Istituti di formazione, attivino modalità di didattica a distanza. È comunque previsto il recupero delle attività formative e di quelle per il completamento del percorso didattico; inoltre le assenze maturate dagli studenti per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

È vietato, agli accompagnatori dei pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; è limitato inoltre l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza.

Il decreto prevede anche l’applicazione della modalità di lavoro agile, per la durata dello stato di emergenza Coronavirus, inoltre i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni saranno controllati, mediante adeguati presidi idonei a garantire il contenimento della diffusione del virus, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dalla “zona rossa”, sino al termine dello stato di emergenza.  

Per quanto riguarda l’informazione e la prevenzione le misure, da dover applicare su tutto il territorio nazionale, previste dal DPCM, sono le sottoelencate:

  1. Il PERSONALE SANITARIO si attiene alle misure di prevenzione previste dall’OMS e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti;
  2. È fatta espressa raccomandazione a TUTTE LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità
  3. Le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI espongono, presso gli ambienti aperti al pubblico, le informazioni sulle misure igenico-sanitarie di prevenzione;
  4. I LOCALI APERTI AL PUBBLICO mettono a disposizione degli addetti, degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
  5. Si raccomanda ai COMUNI e alle ASSOCIAZIONI CULTURALI e SPORTIVE, di offrire attività ricreative individuali;
  6. Le AZIENDE di TRASPORTO PUBBLICO anche a lunga percorrenza, adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  7. Nelle PROCEDURE dei CONCORSI devono essere adottate le misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire la distanza di almeno un metro tra di loro;
  8. CHIUNQUE abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, o sia transitato o abbia sostato nei comuni Lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini; e nel comune Veneto di Vo’ deve comunicarlo al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

Il Decreto indica inoltre agli operatori sanitari come agire in caso di segnalazione di soggiorno in zone a rischio da parte dei cittadini e le procedure da seguire massimizzare l’efficacia dell’isolamento domiciliare.

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