L’uso della bicicletta, divieti e limitazioni

L’uso della bicicletta, divieti e limitazioni

Il Governo ribadisce che si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione.

I divieti e le raccomandazioni valgono ovviamente, come ribadito, anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune.

Consentito praticare attività sportiva o motoria

L’attività sportiva o motoria all’aperto come già previsto dal Decreto del 9 marzo 2020 è tuttavia consentita.
È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Consentito l’uso della bicicletta, condizioni e limitazioni

In particolare, riguardo l’uso della bicicletta è consentito sia usarla come mezzo di trasporto negli spostamenti ammessi per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità, sia per praticare attività sportiva all’aperto.

Le condizioni a cui attenersi, come per tutti gli spostamenti consentiti, sono: 

  • non spostarsi in gruppo
  • mantenere la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.

Non è necessaria l’autodichiarazione

L’attività motoria all’aperto è espressamente prevista dai decreti come consentita, quindi non è necessaria alcuna autodichiarazione. In caso di controlli, le autorità di pubblica sicurezza possono comunque richiedere di dichiarare il perché dello spostamento. In quel caso, si è tenuti a effettuare la dichiarazione. In caso di dichiarazione falsa o mendace si può incorrere nelle sanzioni previste.

Controlli e sanzioni

La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Ministero della Salute

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