Possono i Sindaci, e Jole Santelli, imporre la quarantena obbligatoria con sorveglianza in un’ordinanza?

Possono i Sindaci, e Jole Santelli, imporre la quarantena obbligatoria con sorveglianza in un’ordinanza?

Analizziamo la questione.

La fuga della bozza e dei meridionali

Nella serata di sabato è stata diffusa, e poi portata all’attenzione mediatica da parte dalle pagine degli esponenti di un partito di opposizione, una Bozza del Decreto che il Governo stava discutendo proprio in quelle ore, la stessa CNN dice di aver ricevuto la bozza anche dall’ufficio stampa della Regione Lombardia, guidata dal leghista Attilio Fontana.

La bozza preannunciava la “chiusura” dell’intera Lombardia e di 14 Province.

Questo ha scatenato il molti cittadini, originari per lo più del Sud, la paura di restare bloccati lontani da casa e li ha spinti a prendere d’assalto gli ultimi treni in partenza, prima dell’entrata in vigore del Decreto.

Il Decreto Ufficiale

Il completamento del Decreto è stato annunciato in una conferenza stampa intorno al 1:00, nella nottata a cavallo tra Sabato e Domenica, ed è stato poi firmato poco prima delle 4:00.

Nel corso della conferenza il Presidente spiega che è obbligatorio presentare la bozza ai Presidenti di Regione, compreso Attilio Fontana.

Conste spiega poi il Decreto che sarebbe entrato a breve in vigore, specificando che la quarantena viene predisposta solo per chi risulta positivo al test per l’individuazione del Coronavirus.

Il Presidente Conte ci tiene anche a specificare che “con questo Decreto non abbiamo più le “zone rosse”, non c’è più motivo di tenere quelle persone confinate” e lo ribadisce nuovamente anche nel corso delle domande affermando che “è inopportuno parlare di “zone rosse”.

La paura del contagio e l’ordinanza calabrese

Forse perché spaventata dalle immagini dei treni presi d’assalto, o forse perché impaurita dal rischio di contagio in una Regione con una sanità ridotta ai minimi termini, come la Calabria; la nostra Governatrice Jole Santelli, nella mattinata di Domenica, presenta un’Ordinanza secondo cui “si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e per chi arriva dalla Regione Lombardia o dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”

Forse però la Santelli non è abbastanza aggiornata e non sa che tutta l’Italia, di cui la Calabria fa parte, è stata identificata come zona a rischio epidemiologico identificate dall’OMS e che quindi sarebbe bastato scrivere: “a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva senza aggiungere il resto del testo.

Visto e considerato che lo stesso Presidente Conte ha affermato che non abbiamo più “zone rosse”, e che anche la Lombardia e le 14 province, sono Italia, e quindi già considerate zone a rischio epidemiologico, come Roma, Napoli, o Cosenza; che senso ha ripeterlo?

L’Ordinanza pubblicata dalla Governatrice ha spinto i Sindaci ad agire allo stesso modo, predisponendo la quarantena obbligatoria con sorveglianza” come misura da applicare praticamente “a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni”, escludendo quei pochi che provengono, dagli Stati non ancora identificati come zone a rischio epidemiologico da parte dell’OMS, quindi dall’estero.

Hanno il diritto di farlo?

Stando a quanto decretato, sembrerebbe di no.

Forse l’ufficio di Presidenza della Regione Calabria non ha notato la modifica, rispetto al decreto del 4 Marzo, di un punto in particolare, quello che riguarda gli obblighi riservati a chiunque provenga da zone a rischio epidemiologico, identificate dall’OMS; che si trova all’interno dell’Art.3 (riguardante le misure di informazione e prevenzione da applicare su tutto il territorio Nazionale) al comma 1. lettera m e che è stato così formulato:

m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonche’ al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalita’ di trasmissione dei dati ai servizi di sanita’ pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita’ pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita’ e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita’ pubblica territorialmente competenti.

Nel precedente Decreto, il punto in questione si trovava all’Art. 2 comma 1. lettera i. e recitava:

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonche’ al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalita’ di trasmissione dei dati ai servizi di sanita’ pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita’ pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita’ e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita’ pubblica territorialmente competenti.

I “comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020” erano stati precedentemente indicati come “Zona Rossa”, ma con il nuovo Decreto, in Italia, le “Zone Rosse” non esistono più, come ha specificato il Presidente Conte.

Domanda:

Possono, alla luce di tutto ciò, Sindaci e Presidente di Regione predisporre la “quarantena obbligatoria con sorveglianza a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni (a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione della presente ordinanza) dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico” e quindi a chi provenga da tutte le Regioni al di fuori della Calabria; mentre le “misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale” decretate dal governo prevedono solo che “chiunque abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonche’ al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta“?

Dovrebbero piuttosto concentrarsi a comunicare alla cittadinanza le “misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19″, perché sono quelle le vere informazioni utili a fermare l’emergenza.

Foto di Matteo Tarzia (Carnevale 2020)

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