Lancia e Giovinazzo: “In scadenza la rottamazione delle cartelle, opportunità per chi ha pendenze col fisco”

Lancia e Giovinazzo: “In scadenza la rottamazione delle cartelle, opportunità per chi ha pendenze col fisco”

Tregua fiscale: rottamazione cartelle e definizione liti tributarie. Siamo oramai giunti alle battute finali, è l’ora di decidere!

Il prossimo 30 aprile scade, infatti, il termine per aderire alla rottamazione quater delle cartelle di pagamento, disciplinata dall’art. 1, commi 231 – 254 della Legge di Bilancio 2023, notificate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).

Questo strumento consente di risolvere le proprie pendenze con il Fisco e comporta l’integrale cancellazione delle sanzioni e di ogni altro onere accessorio.

La procedura di adesione negli anni è stata sempre di più semplificata (può essere presentata anche direttamente dal contribuente). Tuttavia, al fine di ottimizzare al massimo i benefici fiscali che ne possono derivare, appare comunque utile una analisi dei singoli carichi gestiti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ma la vera “occasione” per far pace con il Fisco è la “definizione delle liti pendenti”, disciplinata sempre dall’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, ma ai commi 186 – 205. Questo strumento, ben più rilevante e articolato del primo, consente al contribuente di chiudere definitivamente le proprie le pendenze con il Fisco ove queste fossero oggetto di contenzioso dinnanzi agli Organi della Giustizia tributaria. 

In tale contesto si avrebbero rilevanti riduzioni a titolo d’imposta e per la maggior parte dei casi anche il totale annullamento di interessi e sanzioni. La normativa sulla definizione delle liti tributarie (che ha avuto un precedente in quella introdotta da ultimo con l’art. 6 del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018, ma che all’epoca non era estesa alle liti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma solo a quelle con l’Agenzia delle Entrate) è funzionale a ottenere dal contribuente il pagamento “spontaneo” delle somme dovute per imposte (e in certi casi una quota parte di quelle dovute per sanzioni) attraverso l’incentivo consistente in una riduzione dell’ammontare preteso sulla base dell’atto tributario impugnato che varia in relazione agli esiti, pur transitori, della lite.

Limite (o preclusione) alla possibilità di aderire alla definizione è il formarsi del giudicato sulla specifica controversia, che altrimenti potrebbe essere oggetto di definizione. La lite tributaria deve quindi essere “pendente”, anche se eventualmente già giudicata da una sentenza (che però sia potenzialmente ancora oggetto d’impugnazione) e anche qualora sia stata giudicata dalla Cassazione solo ove quest’ultima (quale giudice di “ultima istanza”) abbia disposto il rinvio al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio.

La definizione può essere chiesta dal contribuente con apposita istanza (il cui modello per l’Agenzia delle Entrate è stato reso pubblico lo scorso febbraio 2023) e col pagamento di quanto e se dovuto entro il settembre 2023. Vediamo il tutto in dettaglio.

Qualora la controversia abbia oggetto imposte (oltre a interessi e sanzioni) la percentuale alla quale la specifica controversia può essere definita è pari:- al 100% dell’imposta (senza sanzioni e interessi) nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria sia risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 01/01/2023, oppure quando il contribuente abbia notificato il ricorso, ma al 01/01/2023 non si sia ancora costituito in giudizio tramite il deposito del ricorso;- al 90% dell’imposta (senza sanzioni e interessi) nei casi in cui al 01/01/2023 sia pendente il giudizio di primo grado, oppure quando, al 01/01/2023, vi sia stata pronuncia della Cassazione con rinvio al giudice del merito;-  al 40% dell’imposta (senza sanzioni e interessi) nei casi in cui al 01/01/2023 risulti una pronuncia di primo grado in cui sia soccombente l’Amministrazione finanziaria;  –  al 15% dell’imposta (senza sanzioni e interessi) nei casi in cui al 01/01/2023 risulti una pronuncia di secondo grado in cui sia soccombente l’Amministrazione finanziaria;- al 5% dell’imposta (senza sanzioni e interessi) nei casi in cui al 01/01/2023 la controversia risulti pendente innanzi alla Corte di Cassazione e nelle precedenti fasi di merito l’Amministrazione finanziaria sia sempre risultata integralmente soccombente.

Inoltre, nei casi di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita, il contribuente può definire in via agevolata, in differente misura, la parte di atto confermata e la parte di atto annullata dalla pronuncia giurisdizionale. La definizione agevolata della parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale si perfeziona con il pagamento del 100% dell’imposta (sempre al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni). 

La definizione agevolata della parte di atto annullata si perfeziona, invece, con il pagamento del 40% dell’imposta in caso di pronuncia di primo grado, oppure, del 15% dell’imposta in caso di una pronuncia di secondo grado. Di particolare nota è infine la definizione agevolata delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni.

La norma (si tratta del comma 191 dell’art. 1 della Legge di Bilancio) distingue tra controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e quelle invece collegate ai tributi cui si riferiscono. Con riferimento alle prime controversie, ai fini della definizione agevolata, è necessario che il pagamento sia pari al 15% del valore della controversia (quindi delle sanzioni irrogate), in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata al 01/01/2023, oppure, sia pari al 40% (sempre della sanzione irrogata) negli altri casi.

Diversamente, ove si tratti di controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi queste possono definirsi in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni, ma solo qualora il relativo tributo sia già stato assolto.

Nell’esprimere la speranza che questa breve panoramica possa essere d’aiuto nella decisione del contribuente, i professionisti dello studio LCL sono disponibili ad offrire consulenza nella fase di analisi e nei correlati adempimenti amministrativo processuali. 

Andrea Lancia – Dottore Commercialista

Ph.D.Agostino Giovinazzo – Avvocato esperto in fiscalità d’impresa

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