Stignano, morte di Franco Fava. Gli avvocati dell’indagata Cuscunà rinunciano al mandato

Stignano, morte di Franco Fava. Gli avvocati dell’indagata Cuscunà rinunciano al mandato

Gli avvocati Giuseppe Lamonica ed Emanuele Di Maula hanno rinunciato al mandato di difensori di fiducia della signora Cuscunà. La rinuncia, tuttavia, non determina e non può determinare un’immediata interruzione della difesa, trattandosi di una materia sottoposta a precise e stringenti garanzie costituzionali e processuali.
È opportuno chiarire, infatti, che nel procedimento penale la difesa tecnica è obbligatoria e costituisce un diritto inviolabile garantito dall’articolo 24 della Costituzione. Proprio per questo, quando un difensore di fiducia riceve e accetta una nomina, l’incarico non può essere semplicemente interrotto per effetto della successiva decisione di rinunciare al mandato.
La rinuncia, infatti, non libera immediatamente il professionista dagli obblighi connessi alla difesa. Anche dopo la dichiarazione di rinuncia, il difensore deve continuare a garantire l’assistenza processuale necessaria sino a quando non intervenga una nuova nomina, secondo le modalità previste dalla legge.

Nel caso specifico, gli avvocati Lamonica e Di Maula hanno quindi regolarmente adempiuto al mandato ricevuto nell’immediatezza della vicenda, assicurando la difesa della signora Cuscunà durante l’interrogatorio di garanzia svoltosi nella stessa serata.
Non si tratta, dunque, di una scelta rimessa alla libera discrezionalità del professionista circa il momento in cui interrompere l’incarico: una volta intervenuta la nomina e sino alla sua sostituzione nelle forme previste dall’ordinamento, il difensore è tenuto ad assicurare la continuità della difesa, anche nel caso in cui abbia successivamente comunicato la propria rinuncia.
La ratio della disciplina è evidente: evitare che una persona sottoposta a procedimento penale possa trovarsi, anche solo per effetto delle vicende relative al rapporto fiduciario con il proprio legale, priva dell’assistenza tecnica obbligatoria.
Nel frattempo, a garanzia della piena continuità della difesa, è già stato nominato un nuovo difensore d’ufficio, che assicurerà la necessaria assistenza alla signora Cuscunà secondo quanto previsto dalla normativa processuale.
La vicenda deve quindi essere letta sotto il profilo strettamente giuridico e processuale, senza attribuire alla rinuncia al mandato effetti che la legge non le riconosce nell’immediatezza.

Gli avvocati Lamonica e Di Maula hanno garantito l’assistenza nella fase immediatamente successiva alla vicenda e, in particolare, nell’interrogatorio di garanzia, adempiendo agli obblighi derivanti dalla nomina ricevuta. La successiva rinuncia ha seguito il percorso previsto dalla disciplina processuale, senza determinare alcun vuoto difensivo.
La nomina del nuovo difensore d’ufficio consente oggi di assicurare la piena continuità dell’assistenza tecnica, nel rispetto del principio costituzionale secondo cui nessuna persona sottoposta a procedimento penale può essere lasciata priva della necessaria difesa.

Un chiarimento che appare doveroso anche per evitare equivoci: la nomina di un difensore di fiducia nel procedimento penale non equivale a un incarico professionale liberamente interrompibile in qualsiasi momento. Una volta assunto il mandato, gli obblighi difensivi permangono anche in caso di rinuncia, fino a quando la sostituzione non sia formalmente intervenuta secondo le regole del processo penale.
È proprio questo meccanismo a garantire che, anche in presenza della rinuncia del difensore di fiducia, la persona interessata continui a essere assistita e tutelata nel pieno rispetto della Costituzione e della legge.

Ufficio Stampa

Foto di Scott Graham su Unsplash

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