INTERPELLANZA DI LIMONCINO, LONGO: LA NOMINA DEL REVISORE FATTA SECONDO LEGGE (QUELLA GIUSTA)

INTERPELLANZA DI LIMONCINO, LONGO: LA NOMINA DEL REVISORE FATTA SECONDO LEGGE (QUELLA GIUSTA)

Risposta a interrogazione del 16/03/2016, a firma dei Consiglieri Nicola Limoncino e Pasquale Mesiti, sulla nomina dell’organo di Revisione dell’Unione dei Comuni Valle del Torbido.

Il Presidente dell’Unione dei Comuni “Valle del Torbido”, Antonio Longo, e il Sindaco delegato al Bilancio, Domenico Vestito,

PREMESSO CHE:

I Consiglieri dell’Unione, sig. Nicola Limoncino e Avv. Pasquale Mesiti, con l’interrogazione depositata al protocollo dell’Ente in data 16/03/2016 e acquisita al N. 53, chiedevano di “avere spiegazioni sulla nomina di un singolo membro (anziché di un collegio) come Revisore dei Conti effettuata dal Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valle del Torbido nella seduta del 10.03.2016”. A fondamento di detta richiesta venivano poste le prescrizioni contenute all’art. 1, comma 110 della Legge 07/04/2014, n. 56 e la circolare n. 12 del 03/07/2014 del Ministero dell’Interno.

CONSIDERATO CHE:

1. L’atto ispettivo dei consiglieri interroganti presenta delle gravi lacune dal punto di vista della lettura, interpretazione e comprensione della norma citata, la così detta “Legge Delrio”. Infatti, la legge richiamata non riguarda affatto la nomina dell’organo di Revisione contabile dell’Unione dei Comuni della Valle del Torbido, bensì attiene ai casi in cui le unioni dei comuni svolgono, anche per conto dei comuni associati, le funzioni di revisione contabile. Circostanza, quest’ultima, che non si verifica, allo stato attuale, per l’Ente della Valle. L’organo di Revisione nominato nella seduta di Consiglio dell’Unione dello scorso 10 marzo, infatti, sarà chiamato a svolgere le proprie funzioni di controllo esclusivamente per l’Unione e non anche per i singoli comuni, che sono ciascuno, singolarmente e separatamente, dotati di un proprio Revisore. Il comma 110, dell’art. 1 della Legge n. 56/2014, dunque, andrebbe letto nella sua interezza, dall’inizio alla fine, senza estrapolare parti singole, ingenerando confusione. Ecco, allora, cosa stabilisce la norma: “Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a. le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari dell’unione e dei comuni che la compongono;

b. le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell’unione tra i funzionari dell’unione e dei comuni che la compongono;

c. le funzioni dell’organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d. le funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell’unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall’unione stessa”

Dal dettato letterale della legge, allora, si evince, con lapalissiana evidenza, che vengono disciplinati una serie di situazioni in cui le unioni di comuni svolgono funzioni anche per conto degli Enti aderenti e non già quando dette funzioni vengono esercitate nell’interesse proprio dell’unione.

2. Nel caso dell’Unione dei Comuni “Valle del Torbido” ha trovato e trova applicazione – come ampiamente chiarito in occasione della seduta di Consiglio del 10/03/2016 (nella quale i Consiglieri interroganti, peraltro, hanno votato a favore della nomina del Revisore designato dalla Prefettura di Reggio Calabria mediante sorteggio) – l’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, il quale, ai commi 3 e 3bis stabilisce: “Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione”.

3. Nella “carpetta” (sic!) non doveva essere allegato alcunché, perché nella proposta di deliberazione formulata dalla Responsabile Economico-Finanziaria dell’Unione erano contenuti tutti i riferimenti normativi necessari a chiarire ogni dubbio, anzi, proprio a non doverli generare.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si conferma l’assoluta legittimità e corrispondenza alle norme in materia della nomina di un unico Revisore dei Conti per l’Unione dei Comuni “Valle del Torbido”.

Cordialità

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