Arresti cosca Paviglianiti: Le ipotesi di reato

Arresti cosca Paviglianiti: Le ipotesi di reato

auto carabinieri

Riceviamo dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria e pubblichiamo:

  1. PAVIGLIANITI Natale, nato a San Lorenzo (RC) il 23.09.1970, ivi residente in San Lorenzo Marina, via Sangermaneto s.n.c.

  2. PAVIGLIANITI Natale David, nato a Melito Porto Salvo il 09.09.1993, residente a San Lorenzo Frazione San Fantino via Nazionale

  3. POLIMENI Salvatore, nato a Melito Porto Salvo il 30.06.1970, ivi residente in via Garibaldi nr. 72

  4. CHINNÌ Angelo Fortunato, nato a Reggio Calabria il 21.06.1980, residente a Melito Porto Salvo in via A. Orlando nr. 75

  5. LEONE Francesco, nato a Melito Porto Salvo il 12.09.1987, ivi residente in via A. Costa nr. 75

Difesi d’ufficio dall’avv. Rosario ERRANTE del foro di Reggio Calabria

persone sottoposte a indagini, rispettivamente, per le seguenti ipotesi reato:

PAVIGLIANITI Natale cl. 70

  1. delitto p.p. dagli artt. 99, 56-629 co. 1 e 2 (rif. 628 co. 3 n. 3) c.p. – 7 l. n. 203/91, perché, allo scopo di trarne un ingiusto profitto e, nello specifico, al fine di appropriarsi dei beni immobili ubicati in località “Torre del Salto” in Marina di San Lorenzo, oggetto di vendita giudiziaria nell’ambito della procedura 151/97 + 31/99 R.G.ES., mediante violenza e minaccia consistite:

  • nell’avvalersi della forza di intimidazione derivante dalla sua appartenenza, con ruolo apicale, alla cosca di ‘ndrangheta dei PAVIGLIANITI di San Lorenzo (fatto per il quale si procede nell’ambito del proc. pen. n. 8412/15 R.G.N.R. DDA);

  • nell’avvicinare che in data 21.06.2016 si era aggiudicata all’asta giudiziaria i lotti nr. 3 e 4 della suddetta vendita immobiliare, rivolgendogli le seguenti parole “abbiamo saputo che avete acquistato la fabbrica” e “non lo sapevate che è dal 1996 che noi siamo interessati alla fabbrica e che abbiamo investito dei soldi?”, chiedendo poi di incontrare lui e i suoi fratelli per decidere cosa fare;

  • nell’avvicinare, la mattina seguente, il predetto gli avesse detto qualcosa e ribadendo ulteriormente che avrebbero dovuto incontrarsi, usando frasi del seguente tenore: “dobbiamo incontrarci perché ho saputo della fabbrica e dobbiamo parlare, perché noi è dal 1996 che gli stiamo dietro” e ancora, di fronte alle obiezioni di RUSSO Pasquale relative al fatto che lui non potesse conoscere il loro interesse per quegli immobili, rispondeva testualmente “se non lo sapevi dovevi chiedere”, rinnovando la necessità dell’incontro con le seguenti parole “dobbiamo vederci, eventualmente mi mandi a chiamare”;

poneva in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a procurarsi l’ingiusto profitto consistito nell’appropriarsi dei fabbricati ubicati in località che se ne era aggiudicata l’acquisto per l’importo complessivo di € 221.398,53, di cui aveva già versato, all’atto dell’offerta e a titolo di cauzione, il 10%; evento che non si verificava, per causa indipendente dalla sua volontà e, nello specifico, per la resistenza opposta dalle vittime alle richieste di incontro finalizzato a “decidere cosa fare” .

Con l’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p., perché le minacce sono state poste in essere da persona appartenente ad associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di modalità mafiose – provenendo, la richiesta estorsiva, da un importante esponente della cosca PAVIGLIANITI di San Lorenzo – ed a vantaggio della omonima associazione per delinquere di stampo mafioso operante in San Lorenzo e zone limitrofe.

Con la recidiva semplice.

Commesso in Marina di San Lorenzo, il 3 e 4 ottobre 2016

  1. delitto p.p. dagli artt. 99, 629 co. 1 e 2 (rif. 628 co. 3 n. 3) c.p. – 7 l. n. 203/91, perché, allo scopo di trarne un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia consistite:

  • nell’avvalersi della forza di intimidazione derivante dalla sua appartenenza, con ruolo apicale, alla cosca di ‘ndrangheta dei PAVIGLIANITI di San Lorenzo (fatto per il quale si procede nell’ambito del proc. pen. n. 8412/15 R.G.N.R. DDA);

  • nell’avvicinare, nel mese di luglio 2016,  in Condofuri, chiedendogli se “potesse arrangiargli qualcosa”;

  • nell’avanzare al medesimo , appena pochi giorni dopo, la richiesta di cambiargli un assegno postale;

costringeva a consegnargli – a titolo estorsivo – la somma di € 3.000,00, così procurandosi un ingiusto profitto con correlativo danno per la persona offesa.

Con l’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p., perché le minacce sono state poste in essere da persona appartenente ad associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di modalità mafiose – provenendo, peraltro, la richiesta estorsiva da un importante esponente della cosca PAVIGLIANITI di San Lorenzo – ed a vantaggio della omonima associazione per delinquere di stampo mafioso operante in San Lorenzo e zone limitrofe.

Con la recidiva semplice.

Commesso in Marina di San Lorenzo, tra luglio e agosto 2016

PAVIGLIANITI Natale David cl. 93 e POLIMENI Salvatore

  1. delitto p.p. dagli artt. 56-629 co. 1 e 2 c.p. (rif. 628 co. 3 n. 1) – 7 l. n. 203/91, perché, allo scopo di trarne un ingiusto profitto e, nello specifico, di ottenere da la somma di € 5.000,00, con condotta consistita nel recarsi presso gli uffici del supermercato di San Lorenzo Marina, ubicati sopra la tabaccheria e nel prospettare a                            la necessità di avere in  prestito la somma di € 5.000,00 per far fronte ad asseriti problemi, non meglio specificati, relativi alla loro famiglia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal legame di parentela esistente (e noto alla persona offesa) tra PAVIGLIANITI Natale David ed esponenti di spicco della cosca PAVIGLIANITI di San Lorenzo, nonché dalla vicinanza di POLIMENI Salvatore a PAVIGLIANITI Settimo, capo dell’omonima cosca  (fatto per il quale si procede nell’ambito del proc. pen. n. 8412/15 R.G.N.R. DDA), compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l’ingiusto profitto, pari all’ammontare della somma richiesta, con correlativo danno per; evento che non si verificava per causa indipendente dalla loro volontà e, nello specifico, per il mancato accoglimento della loro richiesta da parte della persona offesa, che si giustificava adducendo difficoltà economiche.

Con l’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 c.p., perché la minaccia è stata posta in essere da più persone riunite.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di modalità mafiose – provenendo, infatti, la richiesta estorsiva da PAVIGLIANITI Natale David, figlio di PAVIGLIANITI Angelo, esponente di spicco della cosca PAVIGLIANITI di San Lorenzo – ed a vantaggio della omonima associazione per delinquere di stampo mafioso operante in San Lorenzo e zone limitrofe.

Commesso in Marina di San Lorenzo, tra il 18 dicembre 2014 ed il mese di gennaio 2015

CHINNÍ Angelo Fortunato e LEONE Francesco

  1. delitto p.p. dagli artt. 110, 629 co. 1 e 2 (rif. 628 co. 3 nn. 1 – 3) c.p. – 7 l. n. 203/91, perché, in concorso tra loro, allo scopo di trarne un ingiusto profitto e, nello specifico, di ottenere del denaro da        , al fine di far fronte alle spese legali dovute al procedimento penale in corso a carico di LEONE Francesco (imputato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., fatto per il quale si procede nell’ambito del proc. pen. 8412/15 R.G.N.R. DDA), con condotta consistita nel recarsi ripetutamente presso i punti vendita del        , ubicati in      

nello specifico:

  • nel mese di settembre 2015, CHINNÍ Angelo Fortunato si presentava presso il     sito in San Lorenzo Marina, chiedendo di poter parlare con        , in quel momento assente;

  • qualche giorno dopo, CHINNÍ Angelo Fortunato si recava presso il punto vendita                      al quale chiedeva di “arrangiargli qualcosa”, specificando il suo intendimento con le seguenti parole “mi manda Ciccio, mi ha detto di dirti se gli puoi arrangiare qualcosa che sarebbe servito per pagare l’avvocato”;

  • nei giorni successivi, presso il                  giungeva LEONE Francesco il quale diceva testualmente a                   “sono venuto per quella questione per cui era prima venuto Fortunato. Vedi se è possibile avere qualcosa”;

costringevano                              a consegnare loro – a titolo estorsivo – la somma di € 2.000,00, così procurandosi un ingiusto profitto con correlativo danno per la persona offesa.

Con l’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 c.p., perché la minaccia è stata posta in essere da più persone riunite.

Con l’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p., perché la violenza e minaccia sono state poste in essere da persone appartenenti ad associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416bis c.p.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di modalità mafiose – provenendo, peraltro, la richiesta estorsiva da importanti esponenti della cosca PAVIGLIANITI di San Lorenzo – ed a vantaggio della omonima associazione per delinquere di stampo mafioso operante in San Lorenzo e zone limitrofe.

Commesso in Marina di San Lorenzo e Condofuri, nel mese di settembre 2015.

CHINNÍ Angelo Fortunato

  1. delitto p.p. dagli artt. 56-629 co. 1 e 2 (rif. 628 co. 3 n. 1) c.p. – 7 l. n. 203/91, perché, allo scopo di trarne un ingiusto profitto e, nello specifico, di ottenere da               del denaro, con condotta consistita nel recarsi presso gli uffici del supermercato di         , e nel rivolgere a   la richiesta di “arrangiargli qualcosa”, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla sua vicinanza (nota alla persona offesa) ad esponenti della cosca PAVIGLIANITI di San Lorenzo, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto, con pari danno per la persona offesa; evento che non si verificava per causa indipendente dalla sua volontà e, nello specifico, per il mancato accoglimento della sua richiesta da parte di                   , che si giustificava adducendo difficoltà economiche.

Con l’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 c.p., perché la minaccia è stata posta in essere da più persone riunite.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di modalità mafiose – provenendo, infatti, la richiesta estorsiva da un soggetto notoriamente vicino alla cosca PAVIGLIANITI di San Lorenzo – ed a vantaggio della omonima associazione per delinquere di stampo mafioso operante in San Lorenzo e zone limitrofe.

Commesso in Condofuri, il 22 dicembre 2015

  1. delitto p.p. dagli artt. 56-629 co. 1 e 2 (rif. 628 co. 3 n. 1) c.p. – 7 l. n. 203/91, perché, allo scopo di trarne un ingiusto profitto e, nello specifico, di ottenere da              del denaro, con condotta consistita 

  • nel recarsi presso lo stabilimento balneare denominato “                ”, di cui la persona offesa è titolare, 

  • nell’avvalersi della forza di intimidazione promanante dalla cosca PAVIGLIANITI, per conto della quale dichiarava di agire (nello specifico, lasciava intendere al                  di agire per conto di PAVIGLIANITI Angelo, elemento di spicco dell’omonima cosca, imputato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., fatto per il quale si procede nell’ambito del proc. pen. 8412/15 R.G.N.R. DDA), 

  • nel rivolgere al suddetto la richiesta di un “pensiero” per la stagione balneare appena conclusa, 

compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto, con pari danno per la persona offesa; evento che non si verificava per causa indipendente dalla sua volontà e, nello specifico, per il mancato accoglimento della sua richiesta da parte di .

Con l’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 c.p., perché la minaccia è stata posta in essere da più persone riunite.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di modalità mafiose – provenendo, infatti, la richiesta estorsiva da un soggetto notoriamente vicino alla cosca PAVIGLIANITI di San Lorenzo – ed a vantaggio della omonima associazione per delinquere di stampo mafioso operante in San Lorenzo e zone limitrofe.

Commesso in Marina di San Lorenzo, nel mese di ottobre 2015

  1. delitto p. e p. dall’ art. 416 bis commi 1, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, nonché con OPPEDISANO Domenico, COMMISSO Giuseppe cl. 47, PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni, MORABITO Rocco cl. 60, LATELLA Antonino, PESCE Vincenzo, PESCE Antonino, PESCE Francesco, IAMONTE Carmelo, IAMONTE Remingo, URSINO Antonio, GATTUSO Nicola, CARIDI Antonino, CARIDI Santo (nei cui confronti si procede separatamente) dell’associazione mafiosa denominata ’ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con  organo di vertice denominato “Provincia”, associazione che si avvale della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

  • commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l’incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi; 

  • acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione;

  • acquisire appalti pubblici e privati;

  • ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;

  • conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

  • Con l’aggravante per essere l’associazione armata, 

Con l’aggravante che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti; delitto previsto e punito dall’art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 c.p. 

In particolare, perché, nel contesto sopra descritto, faceva parte, in concorso con altri soggetti allo stato n.i., della “locale di San Lorenzo”, associazione a delinquere finalizzata alla consumazione, mediante esercizio della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di una serie indeterminata di delitti quali: danneggiamenti, estorsioni, detenzione e porto di armi ed esplosivi; concorrenza sleale, turbative d’asta, intestazione fittizia di beni a prestanome, riciclaggio. Associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata al controllo del territorio di San Lorenzo e zone limitrofe; associazione mafiosa finalizzata, altresì, al controllo ed alla gestione dei pubblici appalti, nonché al condizionamento delle amministrazioni comunali e delle competizioni elettorali e della vita politica, in particolare dei comuni di San Lorenzo e Bagaladi, tutto con l’unico scopo di realizzare illeciti profitti o vantaggi ingiusti per se stessi o per altri.

Con il ruolo di partecipe, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne del sodalizio, fornendo supporto agli altri affiliati nella consumazione di reati, ponendo in essere le attività delittuose del sodalizio (tra cui quelle descritte nei superiori capi di imputazione).

In San Lorenzo, Condofuri e zone limitrofe, in epoca antecedente e prossima all’anno 2005 e sino alla data odierna.

*

IL FATTO ED I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA A CARICO DEGLI INDAGATI

PREMESSA

I fatti oggetto del presente procedimento si innestano nel contesto già emerso  nell’ambito di altro procedimento penale curato da questa Procura Distrettuale, allo stato pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria nella duplice forma del rito abbreviato (per 55 imputati) e del rito ordinario (per i restanti 11). 

Si tratta dell’operazione denominata “ULTIMA SPIAGGIA” che ha portato, il 18 dicembre 2014, all’arresto di 52 persone del comprensorio dei comuni di  San Lorenzo e Bagaladi, in esecuzione dell’o.c.c. n. 5/14 del 9.12.2014 (in atti) , con la quale il GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto la ricostruzione accusatoria secondo la quale i territori in questione erano (e sono) interamente sotto il controllo della cosca PAVIGLIANITI, della quale le indagini effettuate dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria avevano ricostruito l’intero organigramma, con l’individuazione dei ruoli dei singoli affiliati.

Fra questi, venivano tratti in arresto e, successivamente rinviati a giudizio, due degli odierni indagati, PAVIGLIANITI Natale cl. 1970 e LEONE Francesco, mentre le figure degli altri tre odierni indagati, pur non essendo state colpite da specifiche contestazioni nel suddetto procedimento, erano comunque già emerse quali figure contigue alla cosca PAVIGLIANITI (come si dirà nel prosieguo).

La valutazione dei fatti che di qui a breve si andranno ad esporre non può prescindere da tale premessa, che costituisce un vero e proprio antefatto di tutto di rilievo e che connota di maggior gravità le singole condotte che oggi si contestano agli indagati, condotte che possono, a pieno titolo, qualificarsi come reati-fine dell’associazione di cui all’art. 416 bis c.p. oggetto di contestazione nel già menzionato proc. pen. 8412/15 R.G.N.R. DDA (d’ora in poi, “ULTIMA SPIAGGIA”), nei confronti, fra gli altri, di PAVIGLIANITI Natale cl. 1970 e LEONE Francesco.

Ancora una volta, è il territorio di San Lorenzo il triste teatro delle condotte estorsive poste in essere dagli indagati, confermandosi in tal modo quale feudo indiscusso della cosca PAVIGLIANITI, i cui accoliti non hanno bisogno di presentarsi alla gente del luogo, né necessitano di fare ricorso ad alcuna esplicita minaccia per conseguire indebiti profitti.

È quanto accade nella vicenda in esame.

LA PERDURANTE VIVACITÀ OPERATIVA DELLA COSCA PAVIGLIANITI

Tanto premesso, va subito riportata l’informativa nr. 70/6-1-6/2016 di prot. del 20.10.2016 dei Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, in relazione a quella parte dedicata alla esposizione degli elementi di prova in ordine al recente e perdurante dinamismo criminale (nel settore delle estorsioni) della cosca di ‘ndrangheta denominata PAVIGLIANITI, 

CENNI SULLA COSCA PAVIGLIANITI

Come indicato negli atti d’indagine relativi all’operazione di polizia convenzionalmente denominata “Ultima spiaggia”, in seno alla cosca PAVIGLIANITI, egemone nel comprensorio dei comuni di San Lorenzo e Bagaladi, operano i fratelli Domenico, Settimo, Angelo, Antonino, Giuseppe, Santo Salvatore, e Vincenzo, che hanno esteso i loro interessi anche nel nord Italia.

Le redini della cosca sono state storicamente rette da PAVIGLIANITI Domenico, il quale ne rappresenta il vertice indiscusso ed in atto è recluso. In considerazione di tale regime carcerario, prima degli ultimi arresti che hanno interessato la consorteria, gli interessi della cosca venivano curati principalmente dai fratelli Settimo e Angelo PAVIGLIANITI, cui si riconoscono poteri direttivi e di gestione dei traffici illeciti.

Dall’esame di alcuni provvedimenti giudiziari che hanno interessato gli esponenti della famiglia PAVIGLIANITI, (caposaldo è l’operazione convenzionalmente denominata SIM CARD), emerge che i suoi componenti traevano larghi profitti dal traffico di sostanze stupefacenti. La relativa sentenza dichiarava PAVIGLIANITI Domenico, in concorso con PAVIGLIANITI Settimo, PAVIGLIANITI Angelo, PAVIGLIANITI Saverio, PAVIGLIANITI Natale, MAESANO Santo, NUCERA Mario, BRUZZANITI Domenico, ALTOMONTE Domenico, MALASPINA Consolato, colpevoli del reato di cui all’art. 416 bis c.p., per aver fatto parte di un ‘associazione di tipo mafioso operante in San Lorenzo, Melito di Porto Salvo e comuni viciniori e con propaggini in Lombardia, ove, con parte dei proventi ricavati dalla vendita della droga trasportata dalla Calabria, venivano acquistate armi per rifornire il mercato calabrese. 

Gli introiti derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti venivano reinvestiti anche in attività commerciali, della cui gestione si incaricavano direttamente gli esponenti della cosca, o loro prestanome. L’azzeramento della concorrenza è uno degli obiettivi che il sodalizio si prefigge di perseguire, in maniera tale da avere piena libertà d’azione e per il raggiungimento del quale si assiste ad un frequente ricorso ad azioni intimidatorie e danneggiamenti, la cui esecuzione mette il suggello al predominio della cosca sul territorio.

La pervasività del fenomeno mafioso è tale che nemmeno le istituzioni locali riescono a liberarsi e la sottile linea di demarcazione tra affiliati ed amministratori pubblici conniventi, diviene sempre più flebile. Nell’ultima operazione di polizia che ha colpito la cosca, convenzionalmente denominata “Ultima spiaggia”, si è infatti dimostrato come la consorteria abbia collocato nei punti nevralgici delle amministrazioni locali uomini di fiducia, attraverso i quali è stato possibile condizionare il regolare svolgimento della vita politico/amministrativa, nonché stravolgere le regolari procedure di assegnazione dei lavori pubblici, diventati quindi appannaggio di una ristretta cerchia di imprenditori affiliati e/o contigui alla cosca.

A dispetto di quanto accade nella vicina Melito Porto Salvo, la cosca PAVIGLIANITI consta di un numero di affiliati di gran lunga inferiore rispetto al sodalizio capeggiato dagli IAMONTE; ciò per effetto di una scelta ben precisa del suo attuale capo locale, PAVIGLIANITI Settimo, che, sulla scorta di quanto riferito dal pentito AMBROGIO Giuseppe, avrebbe preferito la qualità alla quantità.

Il ruolo di direzione della cosca ricoperto da PAVIGLIANITI Settimo, benché condiviso con il fratello Angelo, è dimostrato dal contemporaneo sussistere di più fattori, uno dei quali è lo stato di subordinazione al quale sono sottoposti gli altri affiliati i quali, prima di adottare delle decisioni, devono conferire con lui.

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