Ordinanza di Occhiuto: anche Monasterace, Placanica e Stignano in zona arancione. L’elenco dei comuni

Ordinanza di Occhiuto: anche Monasterace, Placanica e Stignano in zona arancione. L’elenco dei comuni

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga delle disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 4 del 9 gennaio 2022 relative ai Comuni di Platì, Rosarno, Africo, Feroleto della Chiesa, Mammola della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Disposizioni relative ai Comuni di Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara, Stignano, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanze n. 50/2020, n. 66/2021 e n. 72/2021), previo controllo degli atti richiamati, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente atto.

Dott. Fortunato Varone (f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

VISTI i Decreti Legge del

  • 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
  • 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
  • 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
  • 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
  • 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
  • 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
  • 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
  • 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

VISTA

  • la Legge 18 dicembre 2020, n. 176
  • la legge 12 marzo 2021, n. 29
  • la legge 06 maggio 2021 n. 61
  • la legge 28 maggio 2021, n. 76
  • legge 17 giugno 2021, n. 87
  • la legge 16 settembre 2021, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
  • la legge 24 settembre 2021, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo

2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26

aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre

2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020,

del 14 gennaio 2021, del 2 marzo 2021, del 17 giugno 2021, del 10 settembre 2021, del 23 settembre 2021, del

12 ottobre 2021 e del 17 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n.631 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità, come modificata con l’Ordinanza n. 66/2021 e con l’Ordinanza n. 72/2021;

VISTA l’Ordinanza n. 74 del 03 dicembre 2021, che ha modificato l’Ordinanza n. 7/2021 con la quale è stata modificata l’Unità di crisi regionale istituita con Ordinanza n. 4/2020, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato dai Delegati del Soggetto Attuatore;

DATO ATTO del DCA n. 1/2022;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19;

TENUTO CONTO di quanto fissato nella circolare regionale prot. 494037 del 15 novembre 2021 recante “provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica: aggiornamento indicazioni” che ha definito ulteriori criteri per la valutazione e classificazione del rischio tra i quali i livelli percentuali della popolazione immunizzata;

CONSIDERATO che

  • con Ordinanza n. 4/2022, a seguito di specifica comunicazione pervenuta dall’ASP di Reggio Calabria, si procedeva alla proroga fino a tutto il 16 gennaio 2022 delle disposizioni di zona arancione fissate nelle Ordinanze n. 1 e n. 2 del 1° gennaio 2022 relative ai Comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, Rosarno, San Roberto, Taurianova e Polistena della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
  • con la medesima Ordinanza venivano disposte le misure inerenti la zona rossa nel Comune di Platì fino a tutto il 16 gennaio 2022 e di zona arancione nei Comuni di Africo, Benestare, Bianco, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Palizzi e Roccella Jonica della Città Metropolitana di Reggio Calabria fino a tutto il 19 gennaio 2022;
  • con nota del 16 gennaio 2022 acquisita in data odierna, il Commissario Straordinario dell’ASP di Reggio Calabria ha comunicato l’andamento dell’incidenza dei casi di soggetti positivi a Sars-Cov-2, rappresentando il permanere di una situazione di criticità in termini di rischio di espansione epidemica per il superamento di diversi parametri indicati nella circolare regionale prot. 494037/2021, nei Comuni di Platì e Rosarno e, nel contempo, ha segnalato che nei Comuni di Africo, Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Feroleto della Chiesa, Gioiosa Ionica, Mammola, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara, Stignano, si registra una elevata incidenza negli ultimi 7 giorni, unitamente ad un incremento del tasso di positività settimanale superiore a 5 punti percentuali;
  • nel Comune di Platì si rileva inoltre una percentuale di vaccinati contro SARS-CoV-2 inferiore alla media regionale e, nel Comune di Rosarno, si registra un rilevante incremento nel numero di ricoverati negli ultimi 7 giorni;
  • dall’analisi dei dati riportati nella relazione, si evidenzia la mancanza di alcuni dati previsti come necessari nella circolare regionale sopra richiamata, sia per la collocazione in zona rossa che in quella arancione;
  • tuttavia, in forza del principio di precauzione e a tutela dei gruppi più vulnerabili, a fronte della situazione problematica comunque rappresentata, è necessario provvedere ad adottare misure di mitigazione utili a

ridurre il numero dei casi confermati e a frenare la trasmissione del contagio nei territori dei Comuni evidenziati dall’ASP di Reggio Calabria;

  • tali misure tengono conto anche del trend osservato a livello regionale per l’intera territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in cui i valori di incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni si sono notevolmente incrementati, superando ampiamente la media regionale nel medesimo periodo e raggiungendo quota di 1126/100.000 abitanti nell’ultima rilevazione del 13 gennaio 2022;

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, in relazione a quanto previsto all’art. 1, comma 16, del Decreto-Legge 16 maggio 2020,

n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), tenuto conto delle misure fissate nel Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021e s.m.i., disporre che:

  • nel Comune di Platì, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, siano prorogate, senza soluzione di continuità, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 23 gennaio 2022 le misure inerenti alla c.d. “zona rossa”, secondo quanto previsto al capo V del DPCM 2 marzo 2021, come prorogato da ultimo dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni;
  • nel Comune di Rosarno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, siano prorogate, senza soluzione di continuità, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 23 gennaio 2022, le misure già fissate nell’Ordinanza n. 4/2022 inerenti alla c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;
  • nei Comuni di Africo, Feroleto della Chiesa, Mammola della Città Metropolitana di Reggio Calabria, le misure fissate fino al 19 gennaio 2022 nell’Ordinanza n. 4/2022 inerenti alla c.d. “zona arancione”, siano procrastinate, senza soluzione di continuità, fino a tutto il 23 gennaio 2022;
  • nei Comuni di Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara, Stignano, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, si applichino per un periodo di 10 giorni, dal 17 gennaio 2022 e fino a tutto 26 gennaio 2022 le misure inerenti alla c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;
  • permangano, salva diversa disposizione, fino alla data prevista del 19 gennaio 2022 le misure fissate nell’Ordinanza n. 4/2022 per i Comuni di Benestare, Bianco, Cittanova, Gioia Tauro, Marina di Gioiosa Ionica, Palizzi e Roccella Jonica;
  • cessino la propria efficacia dalle ore 00,01 del 17 gennaio 2022 le misure previste nell’Ordinanza n. 4/2022 relativamente ai Comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, San Roberto, Taurianova e Polistena;
  • sia dato atto che, qualora se ne ravvisasse l’urgente e immediata necessità, i Sindaci, quali Autorità Sanitarie Locali nei rispettivi territori, possono procedere all’adozione di ulteriori propri provvedimenti, a tutela della salute pubblica, in misura utile ad evitare assembramenti e diffusione del contagio;

RICHIAMATE tutte le circolari del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

DATO ATTO che i Rapporti ISS COVID-19, forniscono indicazioni essenziali e urgenti per la gestione dell’emergenza al personale sanitario per affrontare i diversi aspetti della pandemia;

VISTE

  • le Ordinanze del Ministro della Salute 11 novembre 2021 recante Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», 28 ottobre 2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 14 dicembre 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 agosto 2021, pubblicata nella GU Serie Generale n.209 del 01 settembre 2021, sono state adottate le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”;
  • l’Ordinanza del Ministro della Salute 2 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale

n. 290 del 6 dicembre 2021, recante “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»”;

VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno:

  • n. 82362 del 2 dicembre 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia”;
  • n. 0088170 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • n. 0000385 del 4 gennaio 2022 avente ad oggetto “Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020,

n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

TENUTO CONTO di quanto previsto nel:

  • Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 175 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 pubblicata nella G.U. Serie Generale

n.224 del 18 settembre 2021;

  • Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 187 del 6 agosto 2021 convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 235 del 1° ottobre 2021;
  • Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 226 del 21 settembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 ((G.U. Serie Generale, n. 277 del 20 novembre 2021);
  • Decreto Legge 8 ottobre 2021, n.139, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 241 del 08 ottobre 2021;
  • Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021;

ALLA LUCE delle disposizioni introdotte, dai decreti-legge 24 dicembre 2021, n. 221, del 30 dicembre 2021

n. 229, nonché di quanto fissato nel decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, pubblicato nella G.U. Serie Generale,

n. 4 del 7 gennaio 2022;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 7 gennaio 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2022;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la delibera del consiglio dei Ministri assunta nella riunione del 4 novembre 2021 con la quale il Presidente della Giunta regionale viene nominato Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario della regione Calabria;

SENTITI i Sindaci e Commissari dei Comuni interessati e rappresentata l’opportunità dell’adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nell’area dei territori comunali oggetto della presente Ordinanza, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;

ORDINA

per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, in relazione a quanto previsto all’art. 1, comma 16, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), tenuto conto delle misure fissate nel Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021e s.m.i., ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

  1. Nel Comune di Platì, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sono prorogate, senza soluzione di continuità, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 23 gennaio 2022 le misure inerenti alla c.d. “zona rossa”, secondo quanto previsto al capo V del DPCM 2 marzo 2021, come prorogato da ultimo dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni.
  2. Nel Comune di Rosarno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sono prorogate, senza soluzione di continuità, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 23 gennaio 2022, le misure già fissate nell’Ordinanza n. 4/2022 inerenti alla c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
  3. Nei Comuni di Africo, Feroleto della Chiesa, Mammola della Città Metropolitana di Reggio Calabria, le misure fissate fino al 19 gennaio 2022 nell’Ordinanza n. 4/2022 inerenti alla c.d. “zona arancione”, sono procrastinate, senza soluzione di continuità, fino a tutto il 23 gennaio 2022.
  4. Nei Comuni di Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara, Stignano, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, si applicano per un periodo di 10 giorni, dal 17 gennaio 2022 e fino a tutto 26 gennaio 2022 le misure inerenti alla c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;
  5. Permangono, salvo diversa disposizione, fino alla data prevista del 19 gennaio 2022 le misure fissate nell’Ordinanza n. 4/2022 per i Comuni di Benestare, Bianco, Cittanova, Gioia Tauro, Marina di Gioiosa Ionica, Palizzi e Roccella Jonica.
  6. Cessano la propria efficacia dalle ore 00,01 del 17 gennaio 2022 le misure previste nell’Ordinanza n. 4/2022 relativamente ai Comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, San Roberto, Taurianova e Polistena.
  • Le misure di cui sopra permangono per la durata fissata, indipendentemente dalla collocazione regionale eventualmente più favorevole, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii, in forza dei provvedimenti ministeriali e regionali che dovessero essere nel frattempo emanati per il restante territorio della Regione Calabria.
  • Si dà atto che, qualora se ne ravvisasse l’urgente e immediata necessità i Sindaci, quali Autorità Sanitarie Locali nei rispettivi territori, possono procedere all’adozione di ulteriori propri provvedimenti, a tutela della salute pubblica, in misura utile ad evitare assembramenti e diffusione del contagio.
  • Si dà atto altresì che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno

n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso ai servizi e alle attività di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

  1. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, al Prefetto di Reggio Calabria, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai Sindaci e Commissari dei Comuni interessati dal provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente Roberto Occhiuto (F.to digitalmente)

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